Ufficio Anagrafe
ORARI DI APERTURA
MATTINO: Dal Lunedì al Venerdì dalle 10.30 alle 12.30
POMERIGGIO: Lunedì Giovedì Venerdì dalle 15.00 alle 16.15
Martedì dalle 15.00 alle 18.00
Rilascio Carta di Identità
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Per il rilascio della Carta d'Identità occorre presentarsi muniti della carta scaduta e di tre fotografie recenti e uguali, per gli stranieri occorre presentare anche il permesso di soggiorno in originale;
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In caso di smarrimento o furto della Carta d'Identità occorre presentarsi già muniti della denuncia di smarrimento o furto;
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Per il rilascio della Carta d'Identità ai minorenni (può essere rilasciata a partire dalla nascita) è necessaria la presenza di entrambi i genitori. Se il minore ha già compiuto i dodici anni è necessaria anche la sua presenza per l'apposizione della firma sulla carta d'identità. In particolare è previsto che la carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni.
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Il costo della Carta d'Identità è di Euro 5,42.
Dichiarazione di accompagno per minori di anni 14
Ogni volta che un minore degli anni 14 viaggia all'estero, ovvero fuori dal territorio nazionale, non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, necessita di una dichiarazione di accompagno in cui deve essere riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dalla Questura di Torino.
Pertanto ogni volta che il minore di anni 14 si dovrà recare all'estero con un accompagnatore diverso dai genitori sarà necessario, da parte di questi ultimi, recarsi presso la Questura di Torino muniti di una fotografia del minore per sottoscrivere la dichiarazione di accompagno che resterà agli atti della Questura la quale provvederà a rilasciare un modello unificato che l'accompagnatore presenterà alla frontiera insieme al passaporto o alla carta d'identita' del minore in corso di validità (a seconda dello stato estero in cui il minore si reca).
Informazioni sul rilascio del passaporto validità di 10 anni
(art. 24 della Legge 16.01.2003, n. 16)
Tramite l'Ufficio Comunale - Anagrafe - è possibile presentare, direttamente via web, la domanda per ottenere il passaporto elettronico prenotando contestualmente l'appuntamento presso l'Ufficio Passaporti della Questura o presso i Commissariati Sezionali e Distaccati, per l'acquisizione delle impronte digitali, nel giorno e nell'ora desiderati. A registrazione avvenuta il Comune provvederà a rilasciare all'interessato la ricevuta di avvenuta registrazione, e quindi della prenotazione.
Presso l'Ufficio Comunale - Anagrafe - è altrimenti possibile ritirare il modulo di domanda da presentare direttamente presso il Commissariato di P.S. di competenza territoriale.
Presso l'Ufficio Passaporti della Questura bisognerà recarsi muniti di:
- Modulo di domanda;
- 2 fotografie (frontali, sfondo chiaro) formato tessera 35 mm x 45 mm;
- una marca per concessioni governative "Uso Passaporto" da Euro 40,29;
- ricevuta di versamento di Euro 42,50 sul c/c postale n. 67422808 intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro con causale "Importo per il rilascio del passaporto elettronico";
- Per il richiedente che abbia figli minori di 18 anni, l'altro genitore dovrà necessariamente compilare l'atto di assenso (da compilare la parte interessata all'interno della domanda). Entrambi i genitori dovranno allegare le copie delle proprie carte d'identità. In mancanza di tale assenso, è richiesto il Nulla Osta del Giudice Tutelare;
- Per i passaporti dei Minori, compilare la domanda con i dati del minore, allegare sempre le copie dei documenti d'identità dei genitori. Portare il minore che abbia compiuto i dodici (12) anni di età. Allegare le fotocopie dei documenti di eventuali terzi accompagnatori fino al quattordicesimo (14) anno di età del minore. PORTARE A SEGUITO IL MINORE;
N. B.: La validità dei passaporti dei minori da 0 a 3 anni sarà di 3 anni mentre per i minori da 4 a 18 anni sarà di 5 anni.
- il passaporto già in possesso;
- in caso di smarrimento o furto del passaporto, allegate anche l'attestazione di denuncia.
Certificazioni anagrafiche
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Le suddette certificazioni hanno validità di 6 mesi.
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La legge n. 183/2011, art. 15, comma 1 stabilisce che "le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati." Di conseguenza gli uffici comunali non potranno rilasciare certificazioni nel caso in cui queste debbano essere consegnate ad altri enti pubblici o a gestori di pubblici servizi. In tal caso i cittadini utilizzeranno l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di notorietà.
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Si ricorda che le certificazioni anagrafiche scontano l'imposta di bollo (attualmente di euro 14,62) a meno che siano rilasciate per un numero limitato di casi per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta di bollo.
Cambio di residenza in tempo realeDecreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 –
I commi 1 e 2 dell’art. 5 della legge sopraindicata riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, c. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno, che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
I cittadini potranno, quindi, presentare le dichiarazioni anagrafiche non soltanto attraverso lo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
In riferimento a quanto sopra indicato, si comunicano gli indirizzi a cui inviare le dichiarazioni:
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