Isee
L'Ise (indicatore della situazione economica) e l'Isee (indicatore della situazione economica equivalente) sono parametri che attestano la situazione economica del richiedente, utilizzati da Enti o da Istituzioni (ospedali pubblici, Asl, scuole, università ecc.) che concedono prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità.
La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata all'Inps che acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha una validità annuale.
E' possibile presentare la dichiarazione direttamente presso gli Uffici Comunali, che provvederanno a rilasciare la relativa attestazione e a trasmettere telematicamente all'INPS le informazioni ricevute.
Per saperne di più visita l'apposita sezione sul sito dell'Inps
E' possibile inoltre scaricare la modulistica e le istruzioni per la compilazione dell'ISEE dalla sezione modulistica, cliccando qui.
L'ASSEGNO DI MATERNITA'

L'assegno di maternità dei Comuni (art. 66 L. 448/98), spetta per ogni figlio nato alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purchè il minore non abbia superato i 6 anni d'età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
Per ottenere l'assegno il reddito e il patrimonio del nucleo familiare della madre non deve superare il valore dell'indicatore della situazione economica ISE vigente alla nascita del figlio.
La domanda va presentata al Comune di residenza della madre entro il termine di sei mesi dalla nascita del figlio.
L'erogazione dell'assegno avviene entro 45 giorni da quando l'Inps riceve i dati trasmessi dal Comune.
Per richiedere l'assegno occore presentare domanda sull'apposito modulo allegando la dichiarazione sostitutiva unica Ise
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell'Inps
L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI

L'assegno ( art. 65 L. 448/98), è previsto per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati (non superiori al valore ISE previsto per l'assegno).
La domanda dev'essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno.
L'assegno viene erogato per il numero di mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori e fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.
L'Inps paga gli assegni (con le modalità indicate dal richiedente) con cadenza semestrale posticipata: pertanto saranno erogati due assegni, ciascuno con l'importo totale dovuto nel semestre precedente.
E' possibile cumulare l'assegno con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'Inps, come l'assegno di maternità.
Per richiedere l'assegno occorre presentare l'apposita domanda allegando la dichiarazione sostitutiva unica Ise.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell'Inps
