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Comune di San Germano Chisone
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TARI - cosa c'è da sapere
Tassa sui Rifiuti
Legge di stabilità 2014- n. 147 del 27.12.2013
Novità! Iscrizione Albo Comunale dei compostatori

Il Comune di San Germano Chisone ha istituito l’Albo dei compostatori, ossia l’elenco delle utenze domestiche e non domestiche che trattano in modo autonomo i rifiuti organici (scarti di cucina e vegetali) secondo le disposizioni del Regolamento Comunale sull’autocompostaggio, in modo da contribuire alla riduzione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Gli utenti iscritti all’albo dei compostatori avranno diritto alla riduzione sulla TARI prevista in Regolamento a partire dall'anno successivo alla presentazione della richiesta. Con Del. del Consiglio Comunale n. 04 del 26.02.2019 la riduzione prevista per gli utenti che praticano il compostaggio è passata dal 5% al 10%.

Per iscriversi all’albo gli utenti interessati sono tenuti a compilare e consegnare all’Ufficio Tributi l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali o nella modulistica presente a fondo pagina, allegando copia del documento di identità. Gli utenti che hanno presentato negli anni passati il modello di richiesta della riduzione per utilizzo di fossa o compostatore devono comunque presentare la richiesta di iscrizione all’albo per non perdere il diritto all’agevolazione.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare l’Ufficio Tributi.

Documenti allegati:
Regolamento Comunale sull’autocompostaggio


Chi è tenuto al pagamento della TARI?

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e delle aree comuni condominiali (a condizione che non siano detenute o occupate in via esclusiva).

La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e conseguentemente rende l’immobile soggetto a tassazione.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell’anno, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Su quali superfici non si paga la TARI?

La tassa non è dovuta sui locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come ad esempio:
  1. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  2. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore e centrali termiche;
  3. le unità immobiliari per le quali sono in corso lavori di restauro o ristrutturazione e a condizione che i lavori non consentano l’utilizzo dell’unità immobiliare e che l’unità immobiliare sia effettivamente non utilizzata;
  4. le unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati;
  5. locali dove si producono, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
  6. le stalle utilizzate da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola.

Come viene calcolata la TARI?

La tariffa viene calcolata utilizzando il metodo normalizzato approvato con D.p.r. 158/1999, che prevede  una quota fissa e una quota variabile per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche.

La parte fissa è volta a coprire le componenti essenziali del servizio (come i costi generali di gestione ed i costi per lo spazzamento e lavaggio strade), mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta.

Le tariffe applicate coprono integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Per le UTENZE DOMESTICHE il conteggio tiene conto:
  • delle superfici occupate (al momento vengono prese in considerazione le superfici calpestabili dei locali, misurate al netto dei muri, pilastri ed escludendo balconi e terrazze, con arrotondamento al metro quadrato.  Il Comune provvede ad effettuare un raffronto con l’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Dpr 138/1998, e, in caso di discordanza, provvede a modificare d’ufficio le superfici dichiarate, dandone comunicazione all’interessato);
  • del numero di componenti il nucleo familiare, considerando quello risultante dai registri anagrafici nell'anno di competenza. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano presso l'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. colf e badanti). Inoltre, dietro segnalazione degli interessati (con presentazione di idonea documentazione) possono escludersi dal numero degli occupanti i componenti ricoverati in modo permanente presso case di cura o riposo, le persone dimoranti in altra abitazione a seguito di separazione o divorzio, il componente il nucleo ed un suo accompagnatore dimoranti abitualmente presso un altro Comune per gravi motivi di salute (certificati dalla commissione medica competente), i militari appartenenti alle forze dell'ordine distaccati presso altre sedi e le persone che svolgno attività di studio o di lavoro all'estero per più di sei mesi consecutivi.
Per le abitazioni occupate da nuclei non residenti nel Comune, si considera in via presuntiva un nucleo di due persone. I contribuenti possono dichiarare entro il 31 dicembre di ogni anno, con validità a decorrere dall’anno successivo, il numero effettivo di occupanti purchè riscontrabili sulla base di idonea documentazione (ad esempio lo stato di famiglia anagrafico del Comune di residenza).

Sono previste tariffe differenti per i nuclei con 1, 2, 3, 4, 5 oppure 6 o più occupanti.


Per le UTENZE NON DOMESTICHE si tiene conto:
  • delle superfici dei locali occupati;
  • della tipologia di attività svolta, con riferimento al codice ATECO relativo all’attività prevalente. Sono previste 21 categorie di utenze; Ogni utenza è riferita ad un’unica categoria, anche se le superfici hanno diversa destinazione d’uso (ad es. superficie di vendita, di deposito, di ufficio..).
Qualora la classificazione non sia possibile, si applica la tariffa prevista per l’attività che presenta maggior similarità nella produzione qualitativa e quantitativa di rifiuti.

ATTIVITA' PRODUTTIVE
  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  2. Campeggi, distributori carburanti
  3. Stabilimenti balneari
  4. Esposizioni, autosaloni
  5. Alberghi con ristorante
  6. Alberghi senza ristorante
  7. Case di cura e riposo
  8. Uffici, agenzie, studi professionali
  9. Banche ed istituti di credito
  10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
  11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
  12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
  13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  14. Attività industriali con capannoni di produzione
  15. Attività artigianali di produzione beni specifici
  16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
  17. Bar, caffè, pasticceria
  18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
  19. Plurilicenze alimentari e/o miste
  20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
  21. Discoteche, night club
La tassa è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali di è protratta l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni viene conteggiato interamente.

Alla tassa sui rifiuti si applica il TRIBUTO AMBIENTALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene dell’ambiente (art. 504/1992), nella misura stabilita annualmente dalla Città Metropolitana di Torino (per l’anno 2022 è confermata al 5%).

I soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti al versamento del tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento, maggiorata di un importo del 100%.
 

Documenti allegati:
Tariffe TARI 2022
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 17/05/2022


Sono previste delle riduzioni?

Il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti ha previsto le seguenti riduzioni in materia di TARI:

Per le utenze domestiche:
  • Riduzione del 10 % della tariffa totale per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con l’utilizzo dell’apposito compostatore o di una fossa nel terreno. La riduzione ha effetto previa richiesta presentata dagli interessati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda.
  • Riduzione del 15% della tariffa totale per le utenze domestiche site nelle borgate Balmas, Barriere, Bauciaria, Benna, Bernardi, Bleynat, Briere, Brich, Burno, Campasso, Casol. Alberetti, Casol. Ambertini, Casol. Marial, Casol. Pellata, Castellazzo, Ciauvina, Ciampetti, Chiabrandi, Chiotasso, Colombatti, Combina, Corbiera, Dondeinera, Dormigliosi, Fornaisa, Gallian, Garde, Garossini, Giulia, Grisse, Marchisa, Martinat, Menusani, Pragiordano, Pralarossa, Provenzal, Rosbello, Sangle, Sagna, Saretto, Siborna, Tagliaretto, Timonsella, Valetti.
Per l'anno 2022, vengono riconosciute le seguenti riduzioni alle utenze domestiche che registrino un aumento pari o superiore a 50,00 € rispetto alla bolletta relativa all’anno 2021:
- riduzione del 50% dell’aumento rispetto al 2021 per i nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di importo non superiore a € 12.000,00;
- riduzione del 30% dell’aumento rispetto al 2021 per i nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di importo compreso tra € 12.000,01 e € 20.000,00.
Gli interessati, al fine di poter usufruire dell'agevolazione per l'anno 2022, devono presentare apposita domanda all'Ufficio Tributi entro il 30.11.2022.

Per le utenze non domestiche:
Alle utenze non domestiche, che non conferiscano al servizio pubblico e dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani la tariffa è ridotta a consuntivo, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito elencate:
      20%, nel caso di riciclo: fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
      40%, nel caso di riciclo: di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
      60%, nel caso di riciclo: di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
      80%, nel caso di riciclo: di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti urbani non conferiti al servizio pubblico siano destinati esclusivamente al riciclo. Per “riciclaggio” si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. qualsiasi operazione attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il riciclo di energia né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all’art. 7, comma 6, all’intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell’utente, da presentarsi entro il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui tale riciclo è stato effettuato. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dall’attestazione del riciclo da parte del soggetto abilitato ad effettuare tale attività e dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti avviati al riciclo nell’arco dell’anno solare. In sede di verifica il Comune potrà richiedere ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo stabilito nel presente comma comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Il Comune di San Germano Chisone, riconosce, per l’anno 2022 le seguenti riduzione sulla tariffa totale (parte fissa e parte variabile) alle utenze non domestiche inquadrate nelle seguenti categorie: 
- 112 (attività artigianali tipo botteghe): riduzione del 15%
- 113 (carrozzeria, autofficina, elettrauto): riduzione del 15%
- 116 (ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie): riduzione del 30%
- 117 (bar, caffè, pasticceria): riduzione del 5%


Come e quando si versa la TARI?

Per effettuare il versamento è necessario attendere l’avviso di pagamento ed i relativi modelli di pagamento che verranno inviati dall’Ufficio Tributi del Comune.

Le scadenze, state stabilite con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17.05.2022, sono le seguenti: prima rata: 31 luglio 
seconda rata: 16 dicembre
in alternativa è consentito il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio


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