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La direttiva n. 14 del 22.12.2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica (consultabile cliccando sull’apposito link in fondo alla pagina) ha disposto gli adempimenti necessari all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, che entreranno in vigore a partire dal 1° Gennaio 2012. Tali adempimenti mirano a consentire una completa DECERTIFICAZIONE nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati, sulla base del principio per il quale le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A. La Pubblica Amministrazione, dovrà pertanto acquisire direttamente i dati presso le amministrazioni certificanti (senza oneri e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza) o, in alternativa, richiedere agli interessati la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. Le principali novità introdotte dall’art. 15 comma 1 della Legge 183 del 12.11.2011 sono le seguenti:  - Dal 1° Gennaio 2012, la Pubblica Amministrazione non potrà più richiedere né accettare certificazioni rilasciate da altre P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti (che rimangono valide ed utilizzabili soltanto nei rapporti tra privati). Tali comportamenti costituiscono violazione dei doveri d’ufficio.  - Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;  - Le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile delle attività di gestione e verifica (con idonei controlli, anche a campione) di tali adempimenti; - Il mancato rispetto degli adempimenti previsti da tale normativa e la mancata risposta entro 30 giorni alle richieste di controllo poste in essere dal responsabile sopra indicato, costituisce violazione dei doveri d’ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione; Inoltre, l’art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevede che per agevolare l’acquisizione di dati in possesso di altre P.A. ed il controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, predispongono apposite convenzioni aperte a tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Nelle more della predisposizione e sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica devono comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del DPR n. 445/2000.   Il Comune di San Germano Chisone, in merito, ha adottato la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 02/05/2012, avente ad oggetto: "Indirizzi organizzativi per l’individuazione dell’ufficio responsabile per le attività di gestione e verifica trasmissione dati e accesso diretto alle banche dati ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge 12 Novembre 2011 n. 183." 

Cosa serve

La Pubblica Amministrazione, dovrà pertanto acquisire direttamente i dati presso le amministrazioni certificanti (senza oneri e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza) o, in alternativa, richiedere agli interessati la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Cosa si ottiene

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Contatti

Ufficio Anagrafe
Indirizzo: Via Scuole, 9 - 10065 San Germano Chisone (TO)

Telefono:
0121.58601
Email:
anagrafe.san.germano.chisone@ruparpiemonte.it
PEC:
anagrafe@cert.comune.sangermanochisone.to.it
Argomenti:Pagina aggiornata il 08/11/2023


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